articolo 179 comma 2 c.c. – beni personali – beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio – denaro contante nella disponibilità del coniuge acquirente di cui non è tracciabile la provenienza – esclusione

L’articolo 179, comma 2, lettera f) attribuisce la natura di beni personali ai “beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio”: il riferimento ai “beni sopraelencati”, cioe’ quelli specificati alle lettera a)-e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilita’ del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere, per legge, dipendente dalla vendita o permuta di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e). (Cassazione Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26981)

curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile –   trascrizione domanda ex art. 2932 c.c.  e trascrizione sentenza di accoglimento domanda – scioglimento contratto  preliminare con effetto verso promissario acquirente –  esclusione

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puo’ sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’articolo 72 L. Fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’articolo 2652 c.c., comma 1, n. 2), la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26641)

assegnazione casa  coniugale –  finalità  esclusiva –  protezione prole.  

L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu’ debole ed e’ espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli. E’ uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’ ( Corte di Cassazione, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604)

risarcimento danno – fatto colposo del creditore – concorso nella verificazione dell’evento – rilevabilità d’ufficio- sussiste

In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso (ipotesi regolata dall’articolo 1227 c.c., comma 1) e’ rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell’aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione (Cassazione  civile, Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25352).