Doni tra fidanzati: vere e proprie donazioni ?

I doni tra fidanzati, di cui all’articolo 80 c.c., non essendo equiparabili ne’ alle liberalita’ in occasione di servizi, ne’ alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne’ alle liberalita’ d’uso, costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice e possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette.

Cassazione civile, Ordinanza n. 29980/2021.

La cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna, nei rapporti interni, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo.

La cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a questo fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, qualora il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso. (Cassazione civile, Ordinanza 21 ottobre 2021|n. 29324).

Recesso del promissario acquirente per inadempimento dei promittenti venditori e occupazione priva di titolo


Nel caso di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l’occupazione di quest’ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per inadempimento del promittente venditore. Da questa data va, pertanto, riconosciuta l’indennità di occupazione dell’immobile, mentre, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell’indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell’immobile. (Cassazione Civile, Ordinanza 14 ottobre 2021 n. 28218).