Azione revocatoria ex art 2901 c.c. – atti compiuti dal singolo coniuge in comunione dei beni

Il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto e’ litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non puo’ ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validita’ ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’articolo 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche’ detta azione non determina alcun effetto restitutorio ne’ traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione. (Cassazione civile, sentenza n. 26168 del 12 dicembre 2014)

Azione revocatoria – consilium fraudis

Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo del consilium fraudis e’ sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, e’ richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione medesima, oltre all’eventus damni, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (Cassazione civile, sentenza n. 25658 del 4 dicembre 2014)

Prova per testi in presenza di quietanza proveniente dal creditore – ammissibile se volta a provare circostanze diverse dal mancato a pagamento

Se, a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile nel rispetto della previsione degli artt. 2726 e 2729 cc, è appena il caso di sottolineare che tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé – circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni – ma si intenda invece provare, come nella specie, circostanze differenti, quali l’effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell’ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo. (Cassazione civile, n. 25213 del 27 novembre 2014)

Art. 2901 c.c. – credito litigioso – abilita all’esperimento dell’azione revocatoria

Anche nel caso in cui il credito azionato sia oggetto di contestazione (per intervenuta opposizione a decreto ingiuntivo) deve affermarsi la sussistenza del credito ai fini dell’art. 2901 c.c.: difatti, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Atto costitutivo del fondo patrimoniale – è atto a titolo gratuito- dimostrazione della scientia fraudis – sufficienza. L’atto costitutivo del fondo patrimoniale, benché non costituisca negozio di donazione a tutti gli effetti, configura atto a titolo gratuito (c.d.Liberalità non donativa), in quanto comporta un depauperamento del patrimonio del coniuge conferente- il quale non riceve alcun corrispettivo in sede di costituzione del fondo- e un arricchimento per i creditori del patrimonio familiare. Al che consegue che il creditore del coniuge conferente, agendo in revocatoria ordinaria, deve limitarsi a dimostrare la scientia fraudis del medesimo coniuge e non anche la partecipatio fraudis dell’altro coniuge, ex art. 2901, n. 2, c.c.. Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, sentenza n. 778 del 20 novembre 2014.