La dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata -ex articolo 1223 c.c. – all’ente collettivo dalla “deminutio” della propria immagine determinata dalla comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia dello “stato di sofferenza” di una impresa può essere fornita anche tramite elementi presuntivi.
La “deminutio” dell’immagine va individuata , quanto alla lesione della reputazione personale, nella “incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente collettivo” che “rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell’immagine in se’, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale”, e quanto alla lesione della reputazione sociale nella effettiva diffusione della notizia screditante (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 luglio 2017, n. 16659)
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