La annullabilità della delibera condominiale per mancata comunicazione dell’avviso di convocazione può essere fatta valere solo dal condomino pretermesso.

La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale costituisce un vizio procedimentale che determina l’annullabilità della delibera condominiale, che può esser fatta valere soltanto dal condomino pretermesso ex art. 1441 e 1324 c.c. ( Cassazione civile, sentenza 28 maggio 2020, n. 10071)

Il regolamento contrattuale deve essere interpretato tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali.

E’ illegittima l’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, non sulla base dei criteri interpretativi previsti dal codice civile e cioè tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali, ma sulla base del comportamento successivo, costituito dal contenuto di una delibera condominiale, neppure adottata all’unanimità. (Cassazione Civile, Ordinanza 27 maggio 2020, n. 9957)