Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto. Ciò può avvenire quando questa domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, riguardi lo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere al convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c. .(Cassazione civile, sentenza 24.03 2022 n. 9633.)
Difformità tra stato di fatto e concessione edilizia esistente
Nel caso di difformita’ dello stato di fatto rispetto a una concessione edilizia esistente come indicato da Cassazione a SS.UU. con sentenza, n. 8230/2019, la nullita’ comminata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46 e dalla L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40 va ricondotta nell’ambito dell’articolo 1418 c.c., comma 3 di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullita’ “testuale” .
Con questa espressione, in stretta adesione al dato normativo, si intende un’unica fattispecie di nullita’ che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono; volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile.
Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione del venditore degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto e’ valido a prescindere dal profilo della conformita’ o della difformita’ della costruzione realizzata al titolo menzionato”.
L’obbligo della collazione sorge automaticamente con l’apertura della successione
L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida. Conseguentemente, una volta che la prova delle donazioni del de cuius sia emersa dall’attivita’ istruttoria, e sulla base degli elementi di prova forniti nel rispetto del regime delle preclusioni istruttorie, il giudice deve tenere conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda della parte, attesa l’automaticita’ che connota tale istituto e la sua intrinseca inerenza allo svolgimento delle operazioni divisionali (Cassazione civile, Ordinanza, 24 febbraio 2022 n. 6145).