Contratto preliminare compravendita – somma di denaro – corresponsione a promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria – successiva risoluzione del contratto per inadempimento – funzione – preventiva liquidazione danno per mancato pagamento del prezzo.

La somma di denaro che, all’atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell’immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest’ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell’indennita’ di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l’efficacia retroattiva del recesso tra le parti (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 30 settembre 2016, n. 19403)

Banca – mandato di intermediazione finanziaria e gestione patrimoniale risponde – discrasia tra le istruzioni ricevute e il portafoglio titoli acquistato per conto del cliente – inadempimento contrattuale – sussistenza – presupposti.

La banca investita del mandato di intermediazione finanziaria e gestione patrimoniale risponde di inadempimento contrattuale ed è tenuta a risarcire il danno se si accerta la sostanziale discrasia tra le istruzioni ricevute e il portafoglio titoli acquistato per conto del cliente, in assenza di comunicazioni che rappresentino con adeguata trasparenza l’incremento di rischio assunto dall’operazione (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 1 dicembre 2016, n. 24545)

Compravendita – vizi facilmente riconoscibili – garanzia – esclusione – operatività

Nel contratto di compravendita, l’articolo 1491 c.c. – in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione. Qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto , ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova  (Cassazione civile, sentenza n. 23521 del 18 novembre 2016)

Proprietario ultimo piano edificio condominiale – modifica di una parte del tetto – trasformazione in terrazza od occupazione con altra struttura equivalente od omologa a proprio uso esclusivo – liceità – esclusione

Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita, non potendo essere invocato l’articolo 1102 c.c., poiché non si e’ in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri, senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzione di copertura dell’immobile (Cassazione Civile, sentenza 15 novembre 2016, n. 23243).

Proprietario ultimo piano edificio condominiale – modifica di una parte del tetto – trasformazione in terrazza od occupazione con altra struttura equivalente od omologa a proprio uso esclusivo – liceità – esclusione

Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica e’ da ritenere illecita, non potendo essere invocato l’articolo 1102 c.c., poiche’ non si e’ in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensi’ all’appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilita’ di futuro godimento da parte degli altri, senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzione di copertura dell’immobile. (Cassazione Civile, sentenza 15 novembre 2016, n. 23243)

Esecuzione mobiliare presso terzi – ordinanza assegnazione somma – titolo esecutivo nei confronti del terzo – presupposto

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia solo dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo (Cassazione civile, ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26013)