Testamento pubblico: lo stato di sanità mentale del testatore, dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità, può essere contestato con ogni mezzo di prova.

Nel caso testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore stesso, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. (Cassazione civile, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 18042).

Nella promessa di vendita, nel caso sia stata concordata la consegna del bene prima del contratto definitivo, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato.

Nella promessa di vendita, quando viene concordata la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi. La disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. La relazione con la cosa da parte del promissario acquirente integra, pertanto, una detenzione qualificata e non un possesso utile “ad usucapionem”, salvo dimostrare l’intervenuta “interversio possesionis” secondo quanto disposto dall’art. 1141 c.c. ( Cassazione civile, Sentenza 2 ottobre 2020, n. 21137).

Sull’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un preliminare avente ad oggetto un terreno sul quale insistono anche delle costruzioni.

Nel caso sia richiesta l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno sul quale insistono anche delle costruzioni, non puo’ essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’articolo 2932 c.c., in assenza, non solo del certificato di destinazione urbanistica del terreno ex articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono un requisito richiesto a pena di nullita’ dall’art.46 del D.P.R. n. 380/ 2001. (Corte di Cassazione, Ordinanza 2 settembre 2020, n. 18195).