ipoteca – terzo datore – terzo acquirente immobile ipotecato – obbligati in solido con debitore principale e con fideiussore – esclusione

Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell’immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d’inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all’azione esecutiva del creditore sull’immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell’immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l’ipoteca, sono surrogati “ex lege” nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c. (Corte di Cassazione, Ordinanza 24.09 2019, n. 23648).

esecuzione specifica – obbligo conclusione contratto preliminare compravendita – assenza dichiarazione estremi concessione edilizia relativa immobile o certificato di destinazione urbanistica relativa al terreno – trasferimento coattivo – preclusione – sussiste

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all’immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio (Cassazione civile, Sentenza 27 agosto 2019, n. 21721).

Condominio – riscaldamento centralizzato- adozione sistema contabilizzazione calore – ripartizione spese – criterio- consumo registrato – conseguenze – riparto sulla base di criteri diversi – illegittimità

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, nel quale è stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato. E’illegittima, pertanto, una suddivisione di tali oneri – sia pure parziale – basata sui valori millesimali delle singole unità immobiliari, né sono rilevanti i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio (Cassazione civile, sentenza n. 28282 del 04/11/2019).

L’assegno divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa.


Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cassazione civile, 18 ottobre 2019, n. 26594)