L’azione di responsabilità prevista dall’articolo 1669 c.c. per la “rovina e difetti di cose immobili”, non è esperibile contro chi si è limitato a vendere l’immobile. È invece esperibile contro chi lo ha materialmente costruito, cioè contro il costruttore, (ossia chi ha costruito in autonomia l’immobile sotto la propria responsabilità, coordinando le maestranze o subappaltando), senza che sia rilevante la specifica identificazione del rapporto giuridico in base al quale il costruttore abbia operato, appalto o contratto d’opera.(Cassazione civile, Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 777)
L’ esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, deve essere esercitata solo nei confronti di chi ha assunto l’obbligazione
L’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, per la sua natura personale, deve essere esercitata solo nei confronti di chi ha assunto l’obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene. (Cassazione civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33301)
I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio.
I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (Corte di Cassazione, Sentenza 11 dicembre 2019, n. 32398)
Nel preliminare di vendita la provenienza del bene da donazione è circostanza che non può essere taciuta dal promittente venditore.
Nel preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. Come tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi (Cassazione civile, Sentenza 12 dicembre 2019, n. 32694)