Quota di riserva – determinazione

Ai fini della determinazione della quota di riserva (art. 556 cod. civ.), la posizione del coniuge non e’ diversa rispetto a quella dei figli. E invero, come il figlio sopravvenuto puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non piu’ tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compite dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. (Cassazione civile sentenza n.4445 del 7 marzo 2016)

Successione necessaria – determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari

In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, si deve considerare la massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte – al netto dei debiti – maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualita’ di legittimario. L’equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualita’ di legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario (Cassazione civile sentenza n.4445 del 7 marzo 2016)

Provvigione – mediatore professionale – Iscrizione al Ruolo degli Agenti d’affari in mediazione – necessità Diritto alla provvigione – Iscrizione successiva ad inizio attività di mediazione – sufficienza per attività svolta dopo l’iscrizione – conseguenze

Ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto al ruolo dei mediatori professionali, mentre è sufficiente a far sorgere il diritto al compenso che l’iscrizione sia intervenuta dopo l’inizio dell’attività di mediazione e, finché essa sia in corso, e tuttavia, in questo caso la provvigione è dovuta solo da quel momento. Ne consegue che chi abbia svolto attività di intermediazione è tenuto a restituire l’acconto percepito quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell’apposito albo, non bastando la sopravvenienza della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, né l’unitarietà del compenso spettante al mediatore a legittimare “ex post” un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione. (Cassazione civile, 29 gennaio 2016 sentenza n.1735)