Spese straordinarie – inadempimento del coniuge onerato – accertamento delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza dell’obbligo di esborso delle spese straordinarie e del relativo ammontare – necessità

All’ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare” ( Cass. Civ. sent. Nr 2815  del 7.02.2014)

Perenzione dell’ipoteca

L’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi dell’articolo 2847 c.c., sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullita’ ne’ del precetto, ne’ del pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione. (Cassazione civile, sent. nr 2610 del 5.02.2014)

Reintegrazione della quota di legittima

Qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data piu’ recente effettuata a favore di un donatario non coerede per aver accettato l’eredita’ senza far ricorso al beneficio di inventario, egli non puo’ piu’ aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione piu’ recente a reintegrare la quota di riserva (Cass. Civ. Sent. N. 22632 del 3.10.2013)

Successione ereditaria: captazione testamentaria

Perche’ la captazione possa configurarsi,non e’ sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma che occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali – avuto riguardo all’eta’, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volonta’ in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. (Cass. Civ. sent. 4.01.2014, n. 24489)

Sinistro stradale. Danno catastrofale escluso nel caso all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso

In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale ‘iure hereditatis’, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. ( Cassazione civile, sentenza 759 del 16.01.2014)

Esecuzione forzata – vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino piu’ creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiche’ nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo e’ improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finche’ il titolo del creditore procedente ha conservato validità (Cassazione civile, Sezioni Unite Sent. Nr 61 del 7.01.2014)