Figlio-studente in altra città e revoca della casa coniugale

Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città. Ciò almeno fino a quando il figlio mantenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa coniugale e conviva stabilmente in tali periodi (Cassazione civile, Ordinanza 8 luglio 2022, n. 21749)

L’ affidamento condiviso e’ il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano rapporti conflittuali

L’ affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, nel caso in cui si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Può assumere, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse. (Cassazione civile, Ordinanza 5 luglio 2022 n. 21312).

Mediazione- obbligo di informativa sull’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

Il mediatore – sia nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, sia nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Ciò comporta l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all’iscrizione precedente di ipoteca (Cassazione civile, Ordinanza 28 giugno 2022 n. 20774.)