In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex articolo 1492 c.c., e’ gravato dall’onere di provare l’esistenza dei vizi

Costituisce principio consolidato e recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11.748 del 2019 che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo in applicazione dell’articolo 1492 c.c., e’ gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi( Cassazione Civile, Ordinanza 19 novembre 2020 n. 26350)

La dazio d’ipoteca è un negozio unilaterale.

La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale e non un contratto sinallagmatico. Ad essa, pertanto, non si applica la disciplina prevista dall’art. 1461 c.c., il presupposto della quale è l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l’altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa ed effetto dell’altra.
(Cassazione Civile, Ordinanza 5 novembre 2020 n. 24698)

Dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nel corso del giudizio di opposizione da lui proposto contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta in forza della sua provvisoria esecutività. (Cassazione civile, Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23474)

Preliminare di preliminare di compravendita immobiliare.

In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se questo accordo costituisca esso stesso un contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti.
Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, potrà ritenere produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare (Cassazione civile, Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23736).

Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva

Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, immediatamente, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.( Cassazione civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22629.)