Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall’art. 559 c.c. non può operare quando si sia in presenza di più donazioni coeve.

Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall’art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. In questo caso, qualora nessuno dei donatari sia in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall’art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie.(Cassazione civile, Sentenza 30.12.2020 n. 29924)

Sull’onere del convenuto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda si può esplicare solo se l’attore ha, a propria volta, spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico: fatti cioè che, ove non specificamente contestati, possano risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione ( Cassazione civile, Ordinanza 24 dicembre 2020 n. 29577)

Assegno divorzile e sperequazione tra i redditi dei coniugi

Nel giudizio sull’assegno divorzile il Giudice di merito, è tenuto a valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui accerti la sperequazione tra i redditi degli stessi, il Giudice ha il compito di verificare se questa sia riconducibile a scelte di vita comune, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, “nell’accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” . (Cassazione civile, sentenza 28 gennaio 2021, n. 1786.)