Per la determinabilita’ dell’oggetto del contratto preliminare (ed in funzione della susseguente adottabilita’ della sentenza ex articolo 2932 c.c.), si deve considerare la sufficiente indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l’oggetto, non essendo rilevanti – ove esso coincida con un immobile – le eventuali vicende successive comportanti modifiche catastali del bene stesso (Cassazione civile, Sentenza 28 Luglio 2020, N. 16078)
Il mediatore non può curare gli interessi di uno solo dei contraenti.
Il mediatore non puo’ curare gli interessi di uno solo dei contraenti e non puo’ essere mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilita’ di rappresentanza soltanto nell’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (Cassazione, Ordinanza 20 agosto 2020, n. 17480).
L’ opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore
L’opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando l’opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione (Cassazione civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15224).
Sui criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli a carico dei genitori.
I genitori hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice nella determinazione dell’assegno deve tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonche’ i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15774)