Incapacità naturale del testatore

L’incapacità naturale del testatore richiede l’esistenza non di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, oppure di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

Poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla.(Cassazione Civile, ordinanza 17.11.2022 n.33914)