Decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di titoli cambiari – possibilità di invocare nel successivo giudizio di opposizione un rapporto causale diverso e ulteriore – esclusione

Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione e’ inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l’esistenza di un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio Cassazione civile, sentenza nr 818 del 20 gennaio 2015

Divorzio – pregresso stato di separazione tra coniugi – interruzione.

Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970), può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità. (Cassazione civile, ordinanza n. 27386 del 24 dicembre  2014)

Delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte della p.a. – sanatoria postuma – possibilità – casi

La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194), tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta ( Cassazione civile sentenza nr 26911 del 19 dicembre 2014)

Fideiussione -possibilità di prevedere un limite di tempo inferiore a quello del rapporto garantito – sussiste.

La possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito, deve ritenersi consentita: sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la possibilità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa. (Cassazione civile, sentenza n. 27531 del 30 dicembre 2014)