A fronte di un vincolo contrattuale preliminare ormai perfezionatosi, nel caso di inadempimento e’ ipotizzabile una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del contratto per effetto della declaratoria di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c., previo accertamento dell’incidenza della gravita’ dell’inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico. Altrimenti, puo’ darsi un’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ove sussistano i presupposti dell’essenzialita’ del termine, o della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o della previa intimazione d’una diffida ad adempiere (articoli 1454, 1456 e 1457 c.c.). Infine, la sentenza puo’ prendere atto dell’intervenuto esercizio di una facolta’ di recesso, facolta’ attribuita in forza di patto espresso (articolo 1373 c.c.), oppure, in forza del secondo comma dell’articolo 1385 c.c., ove sia stata data una caparra confirmatoria, in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto per l’inadempimento della controparte. Se invece la pattuizione intercorsa durante le trattative di acquisto e’ finalizzata ad ulteriori accordi che definiscano i restanti elementi essenziali dell’accordo, e non e’ percio’ ancora qualificabile come contratto preliminare, puo’ ipotizzarsi un rifiuto motivato di procedere nella contrattazione. (Cassazione civile Sentenza 21 maggio 2018, n. 12527)
concordato preventivo – trattamento preferenziale (c. d. prededuzione)- i crediti attinenti alla prosecuzione dei contratti pendenti e crediti instauratisi successivamente come nuovi rapporti – conformita’ al piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale – necessità – sussiste
In materia di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (c. d. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purche’ in conformita’ del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che cosi’ si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato (Corte di Cassazione Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12044)
– vizio di regolarita’ urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformita’ rispetto alla concessione- possibilità – sussiste – esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita – sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c.
In materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40 puo’ essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c. nel caso in cui l’immobile abbia un vizio di regolarita’ urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformita’ rispetto alla concessione. (Cassazione civile sentenza 14 Maggio 2018, n. 11659)
responsabilita’ amministrazione ferroviaria – danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni – risarcibilità -normativa applicabile – conseguenze
In materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge , n. 1948/1934, articolo 11, paragrafo quarto, convertito nella L. , n. 911/1935, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 200/2008, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio n. 9/2009 , e dal Decreto Legislativo n. 179/2009. Con la conseguenza che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto. (Cassazione civile, Sentenza 4 maggio 2018, n. 10596)
mezzi necessari per mantenimento figli minori – obbligo ascendenti – carattere sussidiario rispetto ad obbligo genitori – sussiste
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli; cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2018)