Azioni possessorie e amministratore condominiale

L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può essere convenuto in giudizio per ogni azione che verta su fatti di spoglio o turbativa riguardanti le parti comuni dell’edificio e ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius. Si tratta, infatti, di controversie comprese nell’ambito delle sue attribuzioni ex articolo 1130 del codice civile. Ciò in quanto l’amministratore ha, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano anche quelli a tutela del possesso – dei diritti relativi ai beni condominiali (Cassazione civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20007).

Costituzione convenzionale di una servitù prediale.

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitu’ prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma è sufficiente che dall’atto scritto si desuma la volonta’ delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Ciò sempre che l’atto abbia natura contrattuale, rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso risulti in modo inequivoco la volonta’ delle parti di costituire la servitu’, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Corte di Cassazione, Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18465.)

Preliminare di compravendita immobiliare sottoposto a condizione risolutiva

Le parti che stipulano un preliminare di compravendita immobiliare sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rilascio del permesso di costruire secondo le attese potenzialità edificatorie, devono comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede. Pertanto, se il promittente venditore è chiamato a porre in essere tutti gli atti necessari per l’ottenimento del permesso, anche il promissario acquirente deve improntare la sua condotta a correttezza per favorire la conservazione del contratto. (Cassazione civile, Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18464)

Affare concluso grazie ad iniziative del tutto nuove e irrilevanza dell’intervento del mediatore originario.

Non ha diritto alla provvigione il mediatore se, una prima fase delle trattative avviate con il suo intervento non ha dato risultato positivo e si possa affermare che la conclusione dell’affare cui le parti sono successivamente pervenute è indipendente dall’intervento del mediatore che le ha poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative è avvenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili alle precedenti o da queste condizionate. (Cassazione civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22426).