Inclusione “forfettaria” delle spese straordinarie nell’ammontare dell’assegno per il mantenimento dei figli: effetti.

L’ inclusione delle spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento e arrecare pregiudizio alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. (Cassazione civile, Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1562)

Il mediatore deve comunicare le circostanze a lui note o conoscibili con la comune diligenza richiesta in relazione al tipo di prestazione; non deve fornire informazioni non veritiere o che vertano su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato

Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere nell’adempimento della sua prestazione particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accertamento della libertà da pesi dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) allo scopo di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle; cosicché, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 784).

L’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive si fonda anche sulla capacità del medesimo richiedente di procurarsi i propri mezzi di sostentamento

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive si fonda anche sulla capacità del medesimo richiedente di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali e non sulle occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro. (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 febbraio 2020, n.3661)

L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’ .

L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di quest’ultimo; persiste, infatti, finche’ il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica. (Cass. civ. ordinanza n. 1448 del 23.01.2020)