L’assegnazione dei posti–auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune, consentito all’assemblea del condominio; né tale regolamentazione con relativa assegnazione di singoli posti–auto ai vari condomini determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario della cosa comune.
In mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare o addirittura ove l’assemblea non sia stata neppure costituita, la regolamentazione dell’uso della cosa comune ben può essere richiesta al giudice e da lui disposta
(Cassazione civile sentenza n. 23118 del 12 novembre 2015)
Vendita con patto di riscatto o di retrovendita – versamento del denaro da parte del compratore a titolo di adempimento di un mutuo – trasferimento del bene diretto a porre in essere una transitoria situazione di garanzia – elusione divieto di cui all’articolo 2744 c.c. – causa illecita – invalidità contratto.
Una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’articolo 2744 cod. civ., e la sua causa illecita ne determina l’invalidità ai sensi degli articoli 1343 e 1418 cod. civ. (Cassazione civile, sentenza n. 23670 del 19 dicembre 2015)
Contratti di intermediazione finanziaria – responsabilita’ contrattuale intermediario – danni subiti dall’investitore – onere della prova – riparto
In materia di contratti di intermediazione finanziaria, ove risulti accertata la responsabilita’ contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonche’ a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, cosi’ disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonche’ fornire la prova del danno e del nesso di causalita’ tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. (Cassazione civile, sentenza n. 21711 del 26 Ottobre 2015)
Divisione ereditaria – immobili non comodamente divisibili – criterio preferenziale dell’assegnazione al condividente titolare della quota maggiore – potere discrezionale di deroga – obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata
In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato dall’art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. (Cassazione civile, sentenza nr 22663 del 5 Novembre 2015)
Determinazione dell’assegno divorzile – inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente – confronto tra le rispettive potenzialità economiche dei coniugi.
La determinazione dell’assegno divorzile va effettuata verificando, da un lato, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente , tenendo conto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, l’accertamento del diritto all’emolumento deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio” (Cassazione civile, Ordinanza 23 Ottobre 2015, nr 21669)
Fallimento – Domanda curatela fallimentare per riscossione credito – domanda riconvenzionale per un controcredito – accertamento degli stessi da parte del giudice di merito – dichiarazione di compensazione.
In tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, e’ tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e sino alla loro concorrenza. Tale conclusione deriva dall’applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 56, (cosiddetta legge fallimentare), la cui ratio e’ di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (articolo 112 c.p.c.), dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Per contro, non potra’ pronunziarsi sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all’eventuale eccedenza del credito verso il fallito, perche’ questa deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento (Cassazione civile, sentenza n. 21784 del 27 Ottobre 2015)