Divisione parziale – ammissibilità – sussiste. Concorso  della volontà di tutti i coeredi –  manifestazione  in forma scritta – necessità – sussiste 

 

La divisione parziale  – consentita dall’inciso “la divisione dell’eredità o alcuni beni di essa” figurante nel testo dell’art. 713, 3 co., cod. civ.  postula  il concorso della volontà manifestata per iscritto – nell’evenienza di cui al n. 11) dell’art. 1350 cod. civ.  – di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, come accade solitamente, oppure  in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in  questa seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, in modo tale  da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo nella forma prescritta  (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 luglio 2017, n.17021)

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Condominio – uso cosa comune – divieto di alterare la normale ed originaria destinazione e di impedire il pari uso agli altri condomini.

L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino e’ soggetto, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento e’ necessaria l’unanimita’ dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoche’ integrale occupazione di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprieta’ individuale” ( Corte di Cassazione, ordinanza 23 giugno 2017, n. 15705)

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tutela degli interessi morali e materiali della prole – provvedimenti necessari – adottabilità d’ufficio – possibilità – sussiste

I provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, come sono quelli relativi all’attribuzione e alla determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalita’ pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilita’ delle parti (Cassazione civile, ordinanza 14 giugno 2017, n. 14830)

Compravendita – vizi redibitori e mancanza qualità –  aliud pro alio – differenze

 

In tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualita’, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex articolo 1495 c.c., si distinguono dall’ipotesi di consegna di aliud pro alio, che da’ luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perche’ appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto .(Suprema Corte di Cassazione, sentenza 31 maggio 2017, n. 13782)