Per il combinato disposto degli articoli 840 e 1117 c.c., lo spazio sottostante ai suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprieta’ esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprieta’ comune, indipendentemente dalla sua destinazione; ne consegue che il condomino non puo’, senza il consenso degli altri, procedere ad escavazioni in profondita’ del sottosuolo per ricavarne nuovi locali od ingrandire quelli preesistenti, comportando tale attivita’ l’assoggettamento di un bene comune a vantaggio del singolo ( Cassazione civile sentenza n. 11667 del 5 Giugno 2015)
Comunione ereditaria – immobile non comodamente divisibile – vendita all’incanto – rimedio residuale
Ai sensi dell’articolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i piu’ richiedenti valutando ogni ragione di opportunita’ e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facolta’ di attribuzione dell’intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all’incanto. (Corte di Cassazione, sentenza n. 10216 del 19 maggio 2015)
Attività che comportano rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati – Sono attività pericolose ex art 2050 c.c.
Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Tale di regola deve essere considerata, l’attività edilizia, soprattutto quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree. ( Cassazione civile , sentenza n. 10131 del 18 maggio 2015)
Comunione – decorrenza del termine per l’usucapione – presupposti
In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva. (Corte di Cassazione, sentenza n. 11903 del 9 Giugno 2015)
Espropriazione immobiliare – termine per versamento saldo prezzo da parte aggiudicatario – perentorio e non prorogabile
Nell’espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, quale appunto il termine di versamento dei prezzo: immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei potenziali offerenti e quindi dei pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per tutto lo sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cassazione civile, – sentenza 29 maggio 2015, n. 11171)