articolo 2051 c.c. – responsabilità  custode  – danni  cagionati da cosa custodita – criterio di imputazione  responsabilità caso fortuito  –  fatto naturale o del terzo-   imprevedibilita’ ed inevitabilita’  da un punto di vista oggettivo   – 

L’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cassazione civile,  ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482)

 

 

irregolare notificazione decreto ingiuntivo – termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 – quaranta giorni da conoscenza dell’atto da opporre

In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’ (Cassazione civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608)

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608.

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608.

(…omissis…)

Considerato

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

La sentenza impugnata fa applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007, Rv. 597389).

L’interpretazione e l’applicazione che è stata fatta di tale principio, tuttavia, non è corretta.

Non è controverso, nella specie, che il decreto ingiuntivo opposto, notificato alla Prefettura di Ragusa anziché all’Avvocatura dello Stato (che ne ha il patrocinio e la domiciliazione ex lege) sia stato ricevuto da quest’ultima in data 5 maggio 2011 e che l’opposizione sia stata proposta con atto di citazione notificato il 14 giugno 2011.

Si pone quindi il problema se in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta raggiunto comunque lo scopo della notificazione, il termine per proporre l’opposizione inizi a decorrere da tale momento ovvero resti quello originario (cioè a decorrere dalla notificazione alla Prefettura), salva la facoltà del giudice di merito di valutare la congruità del tempo residuo. Nella specie la Corte d’appello ha optato per questa seconda soluzione, ritenendo che comunque i residui 33 giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell’Avvocatura dello Stato fossero sufficienti ad approntare una congrua difesa.

In realtà, la Corte d’appello è andata ben oltre il dictum delle Sezioni unite, che non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito il compito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Se, da un lato, è vero che la nullità della notificazione del provvedimento monitorio non determina la proponibilità dell’opposizione sine die, dall’altro è pur vero che il termine ‘congruo’ per l’opposizione è quello fissato dal legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l’ingiunto ha avuto comunque conoscenza del decreto da opporre.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: ‘In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’.

Alla luce di tale principio, l’opposizione di che trattasi risulta tempestivamente proposta, in quanto il relativo atto di citazione è stato notificato esattamente il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l’Avvocatura dello Stato ha avuto comunque conoscenza dell’atto da opporre.

Di conseguenza, l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

passeggero –  negato imbarco o cancellazione o  ritardato arrivo dell’aeromobile -risarcimento danno – onere  della prova –  fonte negoziale del diritto e termine di scadenza 

Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004 (Corte di Cassazione,  ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584)

assegno di divorzio – riferimento al tenore di vita pregresso – rilevanza  – esclusione –  assegno  di divorzio –  autosufficienza economica del richiedente- rilevanza – sussiste

Ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto  il riferimento al tenore di vita pregresso,  che va sostituito  con quello dell’ autosufficienza economica del richiedente.

L’autosufficienza economica  va collegata a specifici parametri che vanno adeguati  alla fattispecie concreta : il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. (Cassazione civile, sentenza  26 gennaio 2018, nr 2043)

 

mediazione – riconoscimento  diritto  alla provvigione –  nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta dal mediatore  e la conclusione dell’affare – necessità – esclusione 

Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non e’ richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta da questi  e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, cosi’ da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cassazione civile, ordinanza  16  gennaio 2018, n.869)