E’ sempre necessario, quale presupposto di qualunque tipologia di responsabilita’, anche l’accertamento del nesso causale tra condotta o situazione dannosa e danno stesso: sicche’ l’oggetto della verifica della correttezza della decisione del giudice di merito diviene la sussistenza di tale nesso ( Cassazione civile sentenza n.12928 del 9 giugno 2014)
Giudizio di opposizione allo stato passivo – principio dispositivo
Il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e’ quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e’ solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo (cfr. Cass. 8 novembre 2010, n. 22711, che, affermando detto principio, ha confermato la sentenza con cui il tribunale non aveva acquisito d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore nel giudizio di opposizione allo stato passivo. (Cassazione civile, sentenza n. 12436 del 3 Giugno 2014)
Danno patrimoniale futuro da lesioni personali – valutazione su base prognostica
ll danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, e’ da valutare su base prognostica ed il danneggiato puo’ avvalersi anche di presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacita’ di lavoro specifica, se essa e’ di una certa entita’ e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita’, e’ possibile presumere che anche la capacita’ di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima gia’ svolga un’attivita’ o presumibilmente la svolgera’; tuttavia, l’aggravio in concreto nello svolgimento dell’attivita’ gia’ svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato’ ( Cassazione civile Sentenza n. 13245 datata 11 giugno 2014)
Vizi cosa venduta – facoltà di domandare risoluzione del contratto di vendita – diritto potestativo del compratore
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall’art. 1492 cod. civ. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione – fissata in un anno dall’art. 1495, terzo comma, cod. civ. – può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219, primo comma, cod. civ., in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi ( Cassazione civile sentenza N.10965 del 19 maggio 2014)