Sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata secondo legge

La sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, cod. civ. in materia di società di capitali. In tal caso la pronuncia finale sulle spese è connessa ad una valutazione di soccombenza virtuale: il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa l’incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese. (Cassazione civile Ordinanza 24 giugno 2021 n. 18186).

Produzione della matrice dell’assegno e prova del pagamento


Per provare un pagamento non è sufficiente la produzione della matrice dell’assegno ma bisogna fornire anche la prova dell’avvenuto incasso del titolo da parte del creditore. La consegna del titolo bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”. Nell’ipotesi di assenza del titolo e della prova dell’avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova del pagamento. (Cassazione civile, Ordinanza 4 giugno 2021 n. 15709).