Convivenza stabile – solidarietà  che caratterizza  i rapporti tra coniugi dopo il divorzio –  cessazione.  Riconoscimento  assegno divorzio – esclusione

Con l’instaurazione di una convivenza stabile,  caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi cessa l’obbligazione di cui all’articolo 5, della L. n. 898 del 1970, per effetto della cessazione della solidarieta’ che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio che fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12879)

 

Articolo 890 c.c. – rispetto distanza – esistenza regolamento edilizio comunale –  presunzione assoluta di nocività e pericolosità – sussiste.

Il rispetto della distanza prevista dall’art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima. In difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di pericolosità  relativa, che puo’ essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti puo’ ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino (Corte di Cassazione, sentenza n. 15246 del 20 Giugno 2017)

Domanda concordato preventivo – finalità – differimento fallimento – inammissibilità – sussiste.                                                                                          Abuso del processo – violazione canoni correttezza e buona fede – perseguimento finalità eccedenti o deviate da quelle previste   da ortdinamento – sussiste

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 16 maggio 2017, n. 12066)

Responsabilità sanitaria – intervento operatorio  – inutilità per omissione di trattamenti  sanitari preparatori  e successivi necessari –  inesatto adempimento – sussiste

In tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione. Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno- conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento. (Corte di Cassazione sezione III civile, sentenza 19 maggio 2017, n. 12597)