Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385/ 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in presenza dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non la abbia fornita (Cassazione civile, Sentenza 13 settembre 2021 n.24641).
Opposizione avverso un d.i. non esecutivo e titolo fondante l’esecuzione
Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è la sentenza ma – quanto a sorte capitale, accessori e spese indicati nel decreto – il decreto ingiuntivo stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute. (Cassazione civile, Ordinanza 26 agosto 2021 n. 23500)