Mediazione e rifiuto ingiustificato di concludere l’affare .

Nella mediazione, qualora il contratto preveda – nel caso in cui il conferente l’incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l’affare propostogli dal mediatore – un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se questa clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell’articolo 1469 bis c.p.c., comma 1 (ora articolo 33, comma 1 codice del consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell’affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l’attivita’ sino a quel momento esplicata (Cassazione Civile, Ordinanza 19 settembre 2022 n. 27344)

Quantificazione dell’assegno divorzile e parametri indicati dalla normativa


Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento il Giudice non è tenuto a prendere in considerazione contemporaneamente tutti i parametri della normativa divorzile, ma può prescindere da alcuni dando una adeguata motivazione circa le sue valutazioni; tale motivazione non è sindacabile in sede di legittimità. (Cassazione civile, Ordinanza 9 settembre 2022 n. 26672).

Come distinguere la vendita dall’appalto?

Per distinguere la vendita dall’appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, si deve valutare la prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, per accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cassazione civile, Ordinanza 22 agosto 2022 n. 25093).