La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all’art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non concerne anche l’azione di accertamento della comunione “de residuo” proposta dall’ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, visto che questa comunione si costituisce solo su alcuni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento (Cassazione civile, Ordinanza 19 febbraio 2021 n. 4492).
Spese medico/scolastiche straordinarie poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi in sede giudiziale certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, in sede giudiziale, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. Di conseguenza il genitore che abbia anticipato queste spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. (Cassazione civile, ordinanza 15 Febbraio 2021 n. 3835)