fatture commerciali – decreto ingiuntivo – prove idonee; fatture commerciali- piena prova credito- giudizio opposizione – esclusione

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno questo valore solo nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio. (Cassazione civile, Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473)

fallimento -imprenditore commerciale -stato di insolvenza – situazione d’impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni

Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cassazione civile, ordinanza 10 Giugno n. 15572).

usucapione – requisito non clandestinità – possesso acquistato ed esercitato pubblicamente – visibilità a tutti o ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti – necessità sussiste

Ai fini dell’usucapione il requisito della non clandestinità va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Cassazione civile, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16253).

espropriazione forzata immobiliare – richiesta certificazione attestante titolarità diritto di proprietà sulla base serie continua di trascrizioni – necessità – sussiste

Nell’espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell’esecuzione, ai fini della vendita forzata, deve chiedere la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa. (Cassazione civile, sentenza 11 Giugno 15597 )