Il termine per la stipula del contratto definitivo fissato nel preliminare di compravendita immobiliare può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c. c. , solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi tenendo conto delle espressioni utilizzate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Questa volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “improrogabile”, quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del contratto stesso oltre la data considerata. (Cassazione Civile, Ordinanza 12 gennaio 2022 n. 823).
Genitori non coniugati e non conviventi e mantenimento dei figli
Alla luce dell’art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, poiché questo accordo ha ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole. (Cassazione civile, Ordinanza 11 gennaio 2022 n. 663).