appalto – danni subiti  da terzi – responsabilità – danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto – distinzione – necessità

Nel  caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attivita’ dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore, salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell’attivita’ stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi risponde (anche) il committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualita’ di custode della cosa da parte del committente. (Sentenza 28 settembre 2018, n. 23442)

condominio di edifici-    bene appartenente a quelli  di cui all’articolo 1117 c.c. – tutela  della proprietà –  prova – necessità  rigore richiesto per la rivendicazione – esclusione.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprieta’ di un bene appartenente a quelli indicati dall’articolo 1117 c.c. non e’ necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprieta’ del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioe’ sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale. ( Cassazione Ordinanza 7 agosto 2018, n. 20593)

Coniuge –  intollerabilita’ della convivenza per  violazione doveri matrimoniali  – valutazione responsabilita’  –   istituzionalmente riservata al giudice di merito. Presenza di motivazione congrua e logica – censura in sede di legittimita’- esclusione

La valutazione della responsabilita’ di un coniuge nel determinarsi della intollerabilita’ della convivenza  per  violazione dei doveri matrimoniali e’ istituzionalmente riservata al giudice di merito e non puo’ essere censurata in sede di legittimita’ in presenza di motivazione congrua e logica

Nella separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.  (Cassazione civile, ordinanza, 3 settembre 2018, n. 21576)

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