Nell’appalto il direttore dei lavori deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione delle opere.

Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie per controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse. Il direttore dei lavori, pertanto, è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, benché affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Cassazione Civile, Ordinanza 4.07.2023 n. 18839). 

Azione di rivendicazione e onere della prova

Il principio secondo cui il rigore dell’onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione nel caso in cui il convenuto  proponga una domanda riconvenzionale di usucapione. Ciò perché, essendo quest’ultima un titolo d’acquisto originario, non implica alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l’originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell’attore medesimo, deduca essersi verificata l’usucapione solo successivamente. (Cassazione civile, Ordinanza 23.06.2023 n. 18059)

Compravendita ed eccezione di inadempimento

Nella compravendita, se è vero che il compratore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., sia quando manchi completamente la prestazione della controparte, sia quando dall’inesatto adempimento del venditore derivi l’inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata, è altrettanto vero che il rifiuto di pagamento del prezzo deve essere giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all’obbligo di comportarsi secondo buona fede  (Cassazione Civile, Sentenza 22.06.2023 n. 17878).