Quando una disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo ?

La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’articolo 624, comma 1, del codice civile, quando c’è la prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, considerata l’età, lo stato di salute, le condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in una direzione verso la quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. L’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. (Cassazione Civile, Ordinanza 17 ottobre 2022 n. 30424)

Obbligo degli ascendenti al mantenimento dei nipoti.

L’obbligo degli ascendenti di provvedere, in via subordinata solidaristica, al mantenimento dei nipoti nel caso in cui i genitori non abbiano le sostanze per provvedere è indipendente da chi sia il genitore in sofferenza economica. L’aiuto non può essere richiesto agli ascendenti del genitore che non contribuisca in prima persona al mantenimento dei propri figli nel caso in cui l’altro genitore sia in grado di farlo.
( Cassazione civile, Ordinanza 17 ottobre 2022|n. 30368).

Conclusione dell’affare e diritto alla provvigione del mediatore

Per riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
Il diritto alla provvigione va, invece, escluso quando tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento (Cassazione civile, Ordinanza 5.Ottobre 2022 n. 28879)

Riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo compensativa: fondamento.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970. E’ invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
(Cassazione civile, Ordinanza 13 ottobre 2022 n. 29920)