La conclusione dell’affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, coincide con il compimento di un’operazione di contenuto economico risolventesi in un’utilita’ di carattere patrimoniale e, cioe’, di un atto in virtu’ del quale si costituisca un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in mancanza, per il risarcimento del danno. E’ sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il diritto del mediatore alla provvigione; questo è il requisito minimo, essendo nella facolta’ delle parti derogare alla disciplina legale e procrastinare l’acquisto del diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (Cassazione civile, sentenza n.24397 del 30 novembre 2015).