Affitto d’azienda – concedente assoggettato a procedura concorsuale – esercizio del diritto di prelazione all’acquisto da parte affittuario – condizioni

In tema di affitto d’azienda, presupposto necessario perche’ l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, e’ la sussistenza della qualita’ di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto (Cassazione civile, sentenza n. 7753 del 16 aprile 2015)

Assegno circolare – estinzione dell’obbligazione – subordinata al buon fine del titolo

L’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. (Cassazione civile, sentenza n.7761 del 16 aprile 2015)

Rispetto termine di efficacia precetto ex articolo 481 c.p.c.- notifica atto di pignoramento immobiliare entro novanta giorni da notificazione precetto- sufficienza . Termine di efficacia pignoramento immobiliare ex 497 c.p.c. – decorrenza – data di notificazione dell’atto.

Perche’ sia rispettato il termine di efficacia del precetto dell’articolo 481 c.p.c., e’ sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l’atto di pignoramento immobiliare;il termine di efficacia del pignoramento immobiliare dell’articolo 497 c.p.c., decorre dalla data di notificazione dell’atto, sicche’ entro novanta giorni da questa deve essere presentata l’istanza di vendita. (Cassazione civile, sentenza n. 7998 del 20 aprile 2015)

Diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno – sussistenza – condizioni

Il trasportato ha diritto all’integrale risarcimento del danno a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo. È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell’ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili. ( Cassazione civile, sentenza n. 7704 del 16 aprile 2015)

Danno non patrimoniale – liquidazione – la conclusiva valutazione comprende tutte le componenti che determinano la consistenza del danno

Il danno non patrimoniale va liquidato in modo unitario e senza procedere a duplicazioni risarcitorie, ma occorre che, nella conclusiva valutazione unitaria, siano comprese tutte le componenti che determinano la consistenza del danno: quindi non solo le lesioni e le sofferenze fisiche (danno biologico), ma anche la sofferenza morale, il dolore psichico, l’eventuale pregiudizio alla vita di relazione, le menomazioni al pieno godimento dei rapporti affettivi e familiari, e cosi’ via), evitando solo che sia attribuito piu’ volte il risarcimento in relazione al medesimo atteggiarsi del danno, sulla base di distinzioni puramente nominali fra l’uno e l’altro. ( Cassazione civile, sentenza n. 7193 del 10 aprile 2015)

Donazione modale – causa del negozio- liberalita’ limitata attraverso il modus – conseguenze

L’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalita’, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto cio’ che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (articolo 737 c.c.), sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere (Cassazione civile, sentenza n. 6925 del 7 aprile 2015)

Decreto ingiuntivo – mancata opposizione – giudicato sostanziale

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del ‘petitum’ ovvero della ‘causa petendi’ in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. (Cassazione civile, sentenza n. 6673 del 2 aprile 2015)

Titolo esecutivo costituito da condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di opposizione a precetto – caducazione per effetto di cassazione con rinvio – conseguenze

La caducazione del titolo esecutivo costituito da una condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto di un’opposizione a precetto, per effetto di cassazione con rinvio di tale sentenza, comportando, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., la perdita di efficacia della statuizione sulle spese e, quindi, del titolo in base al quale sono stati compiuti gli atti della relativa procedura di esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente tale procedura e, quindi, sul ricorso avverso la sentenza pronunciata riguardo ad essa, del quale la Corte di cassazione sia stata investita. (Cassazione civile, sentenza nr 6822 del 3 aprile 2015)

Privilegio ipotecario – interessi maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento fino alla vendita del bene oggetto d’ipoteca – sussiste

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca (Cassazione civile, sentenza nr 6403 del 30 marzo 2015)