Cassazione civile Ordinanza 21.07.2023 n. 21901

Cassazione civile Ordinanza 21.07.2023 n. 21901.

(…omissis…)

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 68/2008 del 15/28.2.2008 il Tribunale di Vibo Valentia, acquisiti documenti ed espletata prova testimoniale, respingeva la domanda di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello alla Corte d’Appello di Catanzaro le attrici del primo grado, contrastate dalla Banca (OMISSIS) S.P.A., lamentando col primo motivo che non fossero stati opportunamente valorizzati i troppi errori commessi dalla Banca (OMISSIS) S.P.A., che aveva avviato la procedura di ammortamento del titolo, recapitato gli estratti conto bancari e consegnato loro copia del libretto di deposito nominativo n. (OMISSIS) e che non fosse stato considerato che il loro dante causa era regolarmente destinatario di tutte le relazioni previste dalla legge per i titolari di posizioni economiche presso l’Istituto, nel quale si recava per le operazioni bancarie; col secondo motivo che era erronea e carente la motivazione della sentenza di primo grado in ordine all’errore imputabile alla banca dovendosi ritenere che la non corrispondenza dell’intestazione del libretto di deposito nominativo n. (OMISSIS) ai dati del loro dante causa fosse imputabile ad errore della banca stessa; col terzo motivo che il Tribunale di Vibo Valentia aveva ritenuto di non provvedere sulle eccezioni sollevate dalle attrici sulla base di un precostituito convincimento errando nell’interpretazione dell’onere probatorio.

Con la sentenza n. 1124/2018 del 5.6.2018 la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva l’appello e condannava le appellanti alle spese processuali di secondo grado, rilevando che le stesse, non solo non avevano fornito la prova neppure in secondo grado della loro qualita’ di eredi del (OMISSIS) nato a (OMISSIS), ma a fronte della prova offerta dalla Banca (OMISSIS) S.P.A. dell’intestazione del libretto nominativo di risparmio n. (OMISSIS) a (OMISSIS) nato a (OMISSIS), non avevano neppure allegato di essere eredi di quest’ultimo.

Avverso la menzionata sentenza di secondo grado, a loro notificata l’11.6.2018, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte le eredi di (OMISSIS) (nato a (OMISSIS)), con atto notificato il 20.6.2018, affidandosi a due motivi, ed ha resistito l’ (OMISSIS) S.P.A., che ha incorporato la Banca (OMISSIS) S.P.A. con atto di fusione del notaio (OMISSIS) di Brescia del 2.2.2017, rep. n. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), con controricorso notificato il 18.7.2018.

In prossimita’ dell’adunanza camerale la controricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 533 c.c. (relativo all’azione di petizione ereditaria) e articolo 1777 c.c. (relativo alla restituzione della cosa depositata) in quanto assumono che la loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), nato a (OMISSIS), risultava dagli atti processuali ed in particolare dalla denuncia di successione, atto di natura fiscale che andava presentato all’Agenzia delle Entrate entro un anno dal decesso e nel quale i dichiaranti, secondo la giurisprudenza penale, avevano l’obbligo di dichiarare il vero per non incorrere nel reato dell’articolo 483 c.p. e che assumeva quindi valore di atto pubblico ex articolo 2699 c.c..

L’impugnata sentenza ha respinto l’azione delle pretese eredi di (OMISSIS) nato a ( Omissis) il 6.11.1913 di accertamento del loro diritto a percepire la somma di Euro 9.283,87, che risultava depositata alla data del 21.1.2002 sul libretto di deposito nominativo n. (OMISSIS) della Banca (OMISSIS) S.P.A., sia in quanto le stesse non avevano fornito adeguata prova di tale loro qualita’, sia in quanto era documentalmente provato che il suddetto libretto nominativo risultava intestato non al dante causa delle attrici indicato in citazione, (OMISSIS) nato a (OMISSIS), ma a (OMISSIS) nato a (OMISSIS).

Il primo motivo e’ infondato.

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte la denuncia di successione non importa accettazione tacita dell’eredita’, e quindi la prova della qualita’ di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all’amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l’applicazione di sanzioni, che di per se’ non denota in modo univoco la volonta’ di accettare l’eredita’ e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere puo’ compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 c.c. (vedi in tal senso Cass. 2.2.2023 n. 3214; Cass. 26.11.2021 n. 36767; Cass. n. 19478 del 2014), ne’ non sono stati prodotti certificati di stato di famiglia, o storici di residenza per dimostrare il rapporto parentale tra le attrici e (OMISSIS), nato a (OMISSIS).

A cio’ va aggiunto che le ricorrenti non hanno mai sostenuto di essere eredi di (OMISSIS) nato a (OMISSIS), che e’ risultato essere l’intestatario del libretto di deposito nominativo n. (OMISSIS) acceso presso la Banca (OMISSIS) S.P.A., limitandosi ad ipotizzare che quest’ultima avrebbe errato nell’intestarlo al predetto anziche’ al loro preteso dante causa, (OMISSIS), nato a (OMISSIS), senza neppure spiegare in quali termini e per quali ragioni un siffatto errore sarebbe stato commesso.

Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1992 c.c. (relativo al diritto del possessore del titolo di credito alla prestazione in esso indicata dietro presentazione del titolo stesso purche’ legittimato nelle forme prescritte) e seguenti, in quanto la Corte d’Appello di Catanzaro non avrebbe considerato che le eredi erano in possesso del libretto nominativo di risparmio originale, sottratto dall’istituto bancario, che ne aveva rilasciato un duplicato, adagiandosi solo sulla carenza del titolo di eredi del (OMISSIS) nato a (OMISSIS).

La infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento improprio dell’ulteriore motivo, vertendo il medesimi su profili il cui esame postulava l’accoglimento del primo mezzo, implicando il medesimo l’avvenuto positivo accertamento della qualita’ di eredi delle ricorrenti.

Infatti, una volta confermata la mancanza di prova della qualita’ delle originarie attrici di eredi di (OMISSIS) (nato a (OMISSIS)) ed a maggior ragione di eredi del (OMISSIS) nato a (OMISSIS), l’unico risultato intestatario del libretto di deposito nominativo n. (OMISSIS) della Banca (OMISSIS) S.P.A., l’esame del secondo motivo risulta superfluo, tanto piu’ che l’invocato articolo 1992 c.c. relativo alla cosiddetta astrattezza, ossia alla legittimazione cartolare del presentatore del titolo di credito a far valere il diritto alla prestazione incorporata nel titolo a prescindere dalla prova del rapporto sottostante, non si applica ai libretti di deposito nominativo, che appartengono alla specie dei documenti di legittimazione ex articolo 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, per cui sono sottratti alla disciplina del titolo V del libro IV del codice civile, che comprende anche l’articolo 1992 c.c. e seguenti (vedi Cass. 13 maggio 2020, n. 8877; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 9 febbraio 1981, n. 798), sicche’ senza la prova della qualita’ di eredi dell’intestatario del libretto non sarebbe comunque invocabile un’autonoma legittimazione delle originarie attrici basata sul solo possesso del duplicato del libretto di risparmio nominativo rilasciato loro dalla banca. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

In base al principio della soccombenza, le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’ in favore della (OMISSIS) S.P.A..

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per l’imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.

Nell’appalto il direttore dei lavori deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione delle opere.

Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie per controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse. Il direttore dei lavori, pertanto, è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, benché affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Cassazione Civile, Ordinanza 4.07.2023 n. 18839). 

Azione di rivendicazione e onere della prova

Il principio secondo cui il rigore dell’onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione nel caso in cui il convenuto  proponga una domanda riconvenzionale di usucapione. Ciò perché, essendo quest’ultima un titolo d’acquisto originario, non implica alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l’originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell’attore medesimo, deduca essersi verificata l’usucapione solo successivamente. (Cassazione civile, Ordinanza 23.06.2023 n. 18059)

Mediatore e dovere di informativa ai sensi dell’art 1759 c.c.

Il mediatore, ai sensi dell’articolo. 1759, comma 1, codice civile, deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell’attività esercitata, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore nel caso di mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di questo dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento della conclusione dell’affare (Cassazione civile, Ordinanza 2.05.2023 n. 11371). 

Clausola che prevede la maturazione del diritto alla provvigione in una fase che non corrisponde alla conclusione dell’affare.

Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase che non corrisponde alla conclusione dell’affare, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò in quanto determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell’operazione economica posta in essere dalle parti (Corte di Cassazione, civile, Sentenza 11 aprile 2023 n. 9612)

Quando una disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo ?

La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’articolo 624, comma 1, del codice civile, quando c’è la prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, considerata l’età, lo stato di salute, le condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in una direzione verso la quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. L’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. (Cassazione Civile, Ordinanza 17 ottobre 2022 n. 30424)

Conclusione dell’affare e diritto alla provvigione del mediatore

Per riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
Il diritto alla provvigione va, invece, escluso quando tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento (Cassazione civile, Ordinanza 5.Ottobre 2022 n. 28879)

Riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo compensativa: fondamento.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970. E’ invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
(Cassazione civile, Ordinanza 13 ottobre 2022 n. 29920)

Consegna e accettazione dell’opera nel contratto d’appalto.

Nell’appalto, ai sensi dell’art. 1665, comma 4, cod. civ., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera. La prima è un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente. La seconda richiede, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. (Cassazione civile, Ordinanza 23 settembre 2022 n. 27915)

Mediazione e rifiuto ingiustificato di concludere l’affare .

Nella mediazione, qualora il contratto preveda – nel caso in cui il conferente l’incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l’affare propostogli dal mediatore – un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se questa clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell’articolo 1469 bis c.p.c., comma 1 (ora articolo 33, comma 1 codice del consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell’affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l’attivita’ sino a quel momento esplicata (Cassazione Civile, Ordinanza 19 settembre 2022 n. 27344)