Fatto illecito imputabile a piu’ persone –   responsabilita’ solidale –  “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e  “diseguale efficienza causale di esse”  – rilevanza  ai soli  fini del regresso. Appaltatore  –  osservanza  criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidato – obbligo controllo  bonta’  progetto o delle istruzioni impartite dal committente – sussiste. Appaltatore – progetto  e/o  istruzioni palesemente errate –  esenzione  da responsabilita’ – condizioni 

Nel caso di  responsabilita’ solidale per fatto illecito imputabile a piu’ persone, il vincolo di’ solidarieta’ che lega i coautori del fatto dannoso comporta che il danneggiato possa pretendere la totalita’ della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e la “diseguale efficienza causale di esse” possono avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioe’ ai fini dell’azione di regresso.

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (articolo 1176 c.c., comma 2), e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo: in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell’opera.  senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, ne’ l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cassazione civile Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7553)

Opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione – accertamento fondatezza pretesa fatta valere

Nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarita’, sufficienza e validita’ degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. (Cassazione civile, ordinanza n.6404 del  15 marzo 2018,)

separazione personale dei coniugi-attitudine al lavoro proficuo -potenziale capacita’ di guadagno – statuizioni afferenti assegno di mantenimento

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita’ di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento. Tale attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilita’ di svolgimento di un’attivita’ lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.(Cassazione civile, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5817)

Contratto  definitivo  successivo al  preliminare –  unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto. Conformita’ del nuovo accordo alla volonta’ delle parti-  presunzione relativa  

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina puo’ anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.

La presunzione di conformita’ del nuovo accordo alla volonta’ delle parti puo’, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – che deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti, contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo; e che tale prova, secondo le regole generali del processo, va data dall’attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda con la quale egli chiede l’adempimento di un obbligo che, pur riportato nel contratto preliminare, egli puo’ far valere in forza del distinto accordo intervenuto fra le parti all’atto della stipula del contratto definitivo  (Cassazione  civile, ordinanza  14 marzo 2018).