Fallimento – giurisdizione tribunale fallimentare

La giurisdizione del tribunale fallimentare sull’accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non puo’ estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12, comma 2, sulle quali e’ attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie. (Cassazione civile, ordinanza nr 6248 del 18 Marzo 2014)

Opposizione a decreto ingiuntivo – fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’esistenza del credito verificatisi dopo la pronuncia del decreto

Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vengano introdotti con l’opposizione fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell’esistenza del credito di cui al decreto verificatisi dopo la sua pronuncia e prima della scadenza del termine per l’opposizione oppure qualora nel corso del giudizio di opposizione vengano introdotti fatti di quella natura verificatisi dopo la proposizione dell’opposizione, nell’ipotesi in cui il debitore non abbia formulato domanda di accertamento della verificazione dei detti fatti (nella quale su di essa vi dovrà essere pronuncia), la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per ragioni di rito, come la tardività o il difetto di procura (nel regime anteriore alla l. n. 69 del 2009), una volta passata in cosa giudicata, non preclude la possibilità di dedurre quei fatti o con azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, rispettivamente con l’opposizione al precetto e con l’opposizione all’esecuzione. (Cassazione civile, sent. N. 6337 del 19 marzo 2014)

Annullamento testamento olografo

L’annullamento di un testamento per incapacita’ naturale del testatore postula l’esistenza non gia’ di una semplice anomalia o alterazione delle facolta’ psichiche ed intellettive del de cuius, bensi’ la prova che, a cagione di una infermita’ transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volonta’, della coscienza dei propri atti ovvero della capacita’ di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacita’ assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacita’ di intendere e di volere spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacita’, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacita’ totale e permanente, nel qual caso e’ compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo. (Cass. Civ Sent. 5527 del 10 marzo 2014)

Responsabilità dei precettori

In presenza di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole dell’ art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale ( Cassazione civile sentenza-4-02-2014-n-2413)

Appalto – danni provocati a terzi

In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. ( Cassazione civile sentenza n.3967 del 19.02.2014)

Responsabilità Banca – segnalazione presso centrale Rischi Banca d’Italia – grave e non transitoria difficoltà economica – necessità

La segnalazione di una posizione ‘in sofferenza’ presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza’ ( Cassazione civile sentenza N 3165 del 12 febbraio 2014)