Mediazione- obbligo di informativa sull’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

Il mediatore – sia nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, sia nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Ciò comporta l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all’iscrizione precedente di ipoteca (Cassazione civile, Ordinanza 28 giugno 2022 n. 20774.)

assenza specifico incarico – obblighi mediatore ex art 1759 c.c. – accertamento presenza e natura giuridica irregolarità edilizie esistenti nell’immobile di uno stipulando preliminare di vendita; accertamento loro sanabilità; accertamento conseguenze circa la commerciabilità dell’immobile e sulla validità degli atti che lo riguardano – esclusione.

Deve escludersi che rientrino tra gli obblighi del mediatore, ex art 1759 c.c., in assenza di specifico incarico ed anche per assenza delle necessarie competenze tecniche , l’accertamento della presenza e la natura giuridica delle irregolarità edilizie esistenti nell’immobile di uno stipulando preliminare di vendita, della loro sanabilità e delle loro conseguenze circa la commerciabilità dell’immobile e sulla validità degli atti che lo riguardano (Corte D’Appello di Venezia, Sentenza n. 3464 del 3 settembre 2019).