Mediatore e dovere di informativa ai sensi dell’art 1759 c.c.

Il mediatore, ai sensi dell’articolo. 1759, comma 1, codice civile, deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell’attività esercitata, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore nel caso di mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di questo dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento della conclusione dell’affare (Cassazione civile, Ordinanza 2.05.2023 n. 11371). 

Mediazione- obbligo di informativa sull’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

Il mediatore – sia nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, sia nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Ciò comporta l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all’iscrizione precedente di ipoteca (Cassazione civile, Ordinanza 28 giugno 2022 n. 20774.)

assenza specifico incarico – obblighi mediatore ex art 1759 c.c. – accertamento presenza e natura giuridica irregolarità edilizie esistenti nell’immobile di uno stipulando preliminare di vendita; accertamento loro sanabilità; accertamento conseguenze circa la commerciabilità dell’immobile e sulla validità degli atti che lo riguardano – esclusione.

Deve escludersi che rientrino tra gli obblighi del mediatore, ex art 1759 c.c., in assenza di specifico incarico ed anche per assenza delle necessarie competenze tecniche , l’accertamento della presenza e la natura giuridica delle irregolarità edilizie esistenti nell’immobile di uno stipulando preliminare di vendita, della loro sanabilità e delle loro conseguenze circa la commerciabilità dell’immobile e sulla validità degli atti che lo riguardano (Corte D’Appello di Venezia, Sentenza n. 3464 del 3 settembre 2019).