La divisione parziale – consentita dall’inciso “la divisione dell’eredità o alcuni beni di essa” figurante nel testo dell’art. 713, 3 co., cod. civ. postula il concorso della volontà manifestata per iscritto – nell’evenienza di cui al n. 11) dell’art. 1350 cod. civ. – di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, come accade solitamente, oppure in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in questa seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, in modo tale da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo nella forma prescritta (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 luglio 2017, n.17021)