Domanda concordato preventivo – finalità – differimento fallimento – inammissibilità – sussiste.                                                                                          Abuso del processo – violazione canoni correttezza e buona fede – perseguimento finalità eccedenti o deviate da quelle previste   da ortdinamento – sussiste

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 16 maggio 2017, n. 12066)