Denuncia di successione e accettazione tacita dell’eredità

La denuncia di successione non comporta accettazione tacita dell’eredità e, quindi, la prova della qualità di erede. Si tratta, infatti, di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all’amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l’applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l’eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 del codice civile. (Cassazione civile Ordinanza 21.07. 2023 n. 21901

Accettazione tacita di eredità e pagamento di un debito del de cuius

Per l’accettazione tacita di eredità non è sufficiente che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di compiere, se non nella qualità di erede. Pertanto nel caso di pagamento di un debito del “de cuius”, effettuato dal chiamato all’eredita con danaro proprio, (che non è un atto dispositivo e, comunque, tale che solo l’erede abbia diritto a compiere) difetta il secondo dei requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20878).