Per l’esistenza del rapporto di mediazione è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene, dal momento che il rapporto di mediazione non postula un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore e si configura anche a fronte della materiale attività intermediatrice in concreto posta in essere, che i contraenti accettano (anche soltanto tacitamente) nel momento in cui ne utilizzano i risultati ai fini della stipula del contratto; qualora poi il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti e l’altra via abbia prestato acquiescenza, quest’ultima è del pari vincolata verso il mediatore (Cassazione Civile – ordinanza 12 marzo 2021, n.7029)