Per l’esistenza del possesso “ad usucapionem”, e’ necessario un comportamento continuo, e non interrotto, volto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”; , manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Corte di Cassazione, Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23753 ).