I provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, come sono quelli relativi all’attribuzione e alla determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalita’ pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilita’ delle parti (Cassazione civile, ordinanza 14 giugno 2017, n. 14830)