appaltatore – opere edilizie – strutture o basamenti preesistenti – verifica idoneità strutture – necessità – sussiste

Nel caso di  di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l’appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell’arte, l’idoneita’ delle anzidette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l’inidoneita’ di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera. (Corte  Suprema di Cassazione, Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23174)