L’azione di responsabilità prevista dall’articolo 1669 c.c. per la “rovina e difetti di cose immobili”, non è esperibile contro chi si è limitato a vendere l’immobile. È invece esperibile contro chi lo ha materialmente costruito, cioè contro il costruttore, (ossia chi ha costruito in autonomia l’immobile sotto la propria responsabilità, coordinando le maestranze o subappaltando), senza che sia rilevante la specifica identificazione del rapporto giuridico in base al quale il costruttore abbia operato, appalto o contratto d’opera.(Cassazione civile, Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 777)